Comune di Maissana
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Regolamento I.C.I.

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI


(CAPO I - NORME GENERALI)

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO


1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati della legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

SOGGETTO PASSIVO


1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI


(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai comuni seguenti.
2. A decorrere dall' 1/01/1998. ai fini di cui al precedente comma 1, la qualifica di coltivatore diretto e imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti.dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia
3. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui convivente e dedite in modo prevalente alla stessa attività, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.
4. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.
5. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari - coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ESENZIONI


(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992. n. 504. sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ed in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, sono destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUA PERTINENZA


(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento , anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di essa, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma-4 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asserita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabilc dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonomia imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti comuni si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

AREE DIVENUTE INEDIFICABILI


(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successive divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro due anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

VALORE AREE FABBRICABILI


(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1 lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinate come di seguito:
ZONA: B-C con indice edificabile fino a 0,30 mc/mq - VALORE VENALE per mq: 1.5.000 Lire
ZONA: B-C con indice edificabile da 0,31 a 0,60 mc/mq - VALORE VENALE per mq: 28.000 Lire
ZONA: B-C con indice edificabile da 0,61 a 0,90 mc/mq - VALORE VENALE per mq: 40.000 Lire
ZONA: B-C con indice edificabile maggiore a 0,90 mc/mq - VALORE VENALE per mq: 50.000 Lire
(come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quanto l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dai 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

FABBRICATI FATISCENTI - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO


(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli affetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8. comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55. della legge. 23 dicembre 1996, n. 662. quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968. n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e, per la quantificazione del relativo valore da rendita cosi risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

VALIDITÀ DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA


(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE


(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n., 446, art. 59, comma 1 lettera 1), n. 1)

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito con obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro -il termine di trenta giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi.

DISCIPLINA DEI CONTROLLI


(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1 lettera e), n. 2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.
2. Il termine di decadenza è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. Il Responsabile dell'ufficio Tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n. 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997. trova applicazione anche per gli anni pregressi.

MODALITÀ DEI VERSAMENTI - DIFFERIMENTI


(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti tramite:
1. il concessionario della riscossione dei tributi;
2. il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
3. il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
4. il versamento tramite il sistema bancario.
2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.


(CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE)


ACCERTAMENTO CON ADESIONE


(D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile modificabile da parte dell'ufficio.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE


1. Il responsabile dell'ufficio tributi prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
1. gli elementi identifìcativi dell'atto, della denuncia e della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
2. il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di culai precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE


1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE


1. L'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, dalle sanzioni e delie somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Le sanzioni dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della 'maggiore imposta, è ridotta a un terzo.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE


1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro quindici giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente art. 12.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, che si una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
1. perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
2. dovrà corrispondere gli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 dicembre 1992. n. 504.

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE


1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 17.


(CAPO III - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO)


COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO


(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1 lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 3% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobìli con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

UTILIZZAZIONE DEL FONDO


1. Le somme di cui precedente art. 19, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione rie! rispetto delle seguenti percentuali:
1. per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra: il 10 e il 40%;
2. per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra: il 10 e il 40%;
3. per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra: il 20 e il 80%.

2. Con la stessa deliberazione dì cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.


(CAPO IV - SANZIONI RAVVEDIMENTO)


SANZIONI ED INTERESSI


(D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14)

1. Per omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione completa o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto, nella misura determinata, nel tempo, dalla legge.
7. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'art. T1, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sarà applicata una sanzione amministrativa di Lire 100.000 (centomila).

RITARDATI ED OMESSI VERSAMENTI


(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzioni amministrative pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI


(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle somme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il-soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1. del D. Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione. impugnabile ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI


(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 20, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. Ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

RAVVEDIMENTO


(D. Lgs. 8 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
1. ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
2. ad un ottavo del minimo, nel caso di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dalle errore;
3. ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente art. 10, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.


(INTEGRAZIONI)



Con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2002 sono state apportate al Regolamento Comunale I.C.I. le sottoelencate modifiche:

1. I fabbricati fatiscenti (privi di copertura totale o parziale o di altri elementi, quali serramenti, infìssi etc.) o diroccati non sono assoggettabili all'applicazione dell'imposta
2. Sui fabbricati già ad uso agricolo, pastorale, stivo - culturale e comunque non utilizzati, considerata la situazione socio - economica del Comune, è concessa una detrazione pari all'ammontare dell'imposta.
3. Sui fabbricati adibiti a "mulini ad acqua&uot; è concessa una detrazione di imposta, pari all'ammontare dell'imposta stessa.
4. Ai proprietari di più unità immobiliari, considerata la situazione, socio - economica del Comune, è applicata l'aliquota minima di legge del 4 per mille.
5. I fabbricati abitati da parenti del proprietario, in primo grado, sono assoggettati applicazione dell'imposta minima di legge del 4 per mille.
6. Per il pagamento di imposte arretrate è concessa la rateizzazione sino a cinque anni, fermo restando la corresponsione degli interessi legali.
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