Comune di Maissana
Sito ufficiale del Comune di Maissana

Museo Comunale

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 11 del 29/05/2003



CAPO I - FINALITÀ DEL MUSEO
. Articolo 1 - Finalità
. Articolo 2 - Oggetto
. Articolo 3 - Reperti e siti archeologici
. Articolo 4 - Salvaguardia dei reperti e dei siti archeologici
. Articolo 5 - Inventario

CAPO II - GESTIONE DELLA STRUTTURA
. Articolo 6 - Gestione del Servizio
. Articolo 7 - Servizi aggiuntivi
. Articolo 8 - Registri
. Articolo 9 - Orario di apertura
. Articolo 10 - Biglietto d’ingresso
. Articolo 11 - Personale
. Articolo 12 - Commissione

CAPO III - PROMOZIONE
. Articolo 13 - Iniziative promozionali
. Articolo 14 - Rapporti con la guida
. Articolo 15 - Partecipazione di pubblicazione
. Articolo 16 - Forme di pubblicizzazione
. Articolo 17 - Riprese tele-cinematografiche

CAPO IV - NORME FINALI
. Articolo 18 - Rinvio
. Articolo 19 - Modifiche
. Articolo 20 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO MUSEO COMUNALE (CAPO I - FINALITÀ DEL MUSEO)

Articolo 1 - FINALITÀ

1. Il Comune, nell' ambito delle proprie competenze, promuove e favorisce le iniziative tese alla salvaguardia dei beni culturali, alla tutela, conservazione ed utilizzazione di tale patrimonio, al fine di assicurare il diritto alla cultura di tutta la comunità.
2. La Civica Amministrazione, a tal fine, istituisce e promuove la gestione del Museo di Archeologia denominata "Museo territorio di Valle Lagorara", così articolato:
- uno o più c'entri di "Informazione e orientamento alla visita della cava preistorica di Valle Lagorana";
- ampio territorio in Valle Lagorara in cui sono site le preesistenze archeologiche: cava, ripari, officine, zona di ricerca;
- punti di esposizione dei reperti.

Articolo 2 - OGGETTO

1. Il Museo Archeologico "Museo territorio di Valle Lagorara" è destinato a custodire e valorizzare le preesistenze archeologiche e il territorio su cui le medesime insistono.
2. Nella stesse strutture inoltre garantito lo svolgimento di attività volte alla:
- conservazione, incremento ed esposizione del patrimonio storico-archeologico;
- organizzazione di mostre, incontri, seminari e convegni;
- svolgimento di attività educative e didattiche;
- pubblicazione di materiale scientifico e didattico;
- attività volta alla valorizzazione del museo e delle sue collezioni.

Articolo 3 - REPERTI ESITI ARCHEOLOGICI

1. È istituito un apposito registro di carico in cui sono descritte ed inventariate le opere custodite ed i siti archeologici presenti nel territorio Valle Lagorara, la loro origine, le loro proprietà. con allegate fotografie a colori ed idonee schede.
2. È altresì istituito idoneo registro di scarico su cui è riportata la movimentazione delle stesse opere.

Articolo 4 - SALVAGUARDIA DEI REPERTI E DEI SITI ARCHEOLOGICI

1. Per la conservazione e la tutela dei reperti e dei siti archeologici verranno organizzati sistemi volti:
- alla rilevazione dei dati dei termoidrografi meccanici o elettronici;
- alla verifica della temperatura dell' ambiente, dell'umidità e delle composizione dell'aria con grafici o tabelle apposite;
- al controllo dell'illuminazione;
- al controllo sui restauri eseguiti;
- al controllo dello stato dei reperti direttamente presenti nel territorio di Valle Lagorara.

Articolo 5 - INVENTARIO

1. Il responsabile delle collezioni provvede alla tenuta ed all'aggiornamento, sia su supporto cartaceo che informatico, dell’ 'inventario riportante l'intera collezione museale ed i reperti presenti sul territorio, distinta in "acquisizioni permanenti" (di proprietà del comune) ed "acquisizioni temporanee" (prestiti).
2. Per le concessioni in uso gratuito (acquisizioni temporanee), per ciascuna tipologia e per l 'insieme, all’ 'atto di ammissione nella parte espositiva del muse viene compilata, da parte del responsabile delle collezioni, una idonea scheda illustrativa in calce alla quale, inoltre, sì riporta, debitamente sottoscritta dal cedente, l'indicazione della data di consegna al museo e di quella di restituzione.

REGOLAMENTO MUSEO COMUNALE (CAPO II - GESTIONE DELLA STRUTTURA)

Articolo 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del "Museo territorio di Valle Lagorara", di competenza comunale, è svolta con la finalità di garantire, con criteri di efficienza e di efficacia, il raggiungimento degli obbiettivi fissati dall' art. 1 del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge Regionale 22 aprile 1980, n. 21.
2. Essa comprende le seguenti iniziative, da attuarsi, ove ne ricorrano i presupposti, previa consulenza della commissione di cui all'art.10:
- tutela delle preesistenze archeologiche presenti in Valle Lagorara;
- tenuta dell'inventario della dotazione museale, con i vari aggiornamenti;
- tenuta dei registri relativi al movimento prestiti esterni, con le varie rotazioni, e dell' elenco dei prestatori;
- manutenzione delle vestine mussali ed ordinamento di tutta la dotazione museale, nonché compilazione delle didascalie esplicative;
- acquisto pezzi museali ed iniziative di restauro.

Articolo 7 - SERVIZI AGGIUNTIVI

1. Presso il museo sono istituiti, a pagamento, i seguenti servizi aggiuntivi:
- servizio editoriale e di vendita di cataloghi o altro materiale informativo e pubblicitario;

Articolo 8 - REGISTRI

1. Il museo è dotato di un registro di entrata dei visitatori predisposto in modo da far risultare la frequenza nell'accesso, la tipologia dell’ 'utenza ed eventuali suggerimenti sul funzionamento del museo.
2. Un diverso registro è predisposto per l'annotazione degli accessi di studiosi e degli esperti.

Articolo 9 - ORARIO DI APERTURA

1. Per assicurare l'apertura del "Museo territorio di Valle Lagorara" verrà garantito il seguente orario:
- periodo ;
- periodo ;
- periodo ;
2. Tale orario potrà essere modificato dall' Amministrazione Comunale.
3. Sono previste, altresì, aperture straordinarie per scolaresche, previa richiesta degli insegnanti.

Articolo 10 - BIGLIETTO D'INGRESSO

1. Il prezzo del biglietto d’ingresso al museo verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale con proprio atto, nel quale saranno indicate le modalità dì bigliettamento intero e/o ridotto per gruppi scolastici e comitive nonché i prezzi di vendita del materiale pubblicitario e di studio.

Articolo 11 - PERSONALE

1. La responsabilità del museo e l'organizzazione del servizio è demandata al Responsabile del Settore Cultura che curerà la gestione delle attività culturali e vigilerà sul regolare funzionamento dei servizi assistito nelle sue mansioni dal personale addetto al servizio.
2. La sorveglianza del museo è garantita attraverso apposito personale incaricato del servizio che curerà lo svolgimento dello stesso secondo le direttive impartite dal Responsabile del settore.
3. Per finalità di tutela, la visita alla cava preistorica di Valle Lagorara ed alle sue articolazioni è consentita esclusivamente mediante accompagnamento di personale di vigilanza del Comune a tal fine incaricato.
4. La limitazione di cui al comma che precede sarà debitamente segnalata mediante apposita cartellonistica installata a cura dell'Ente in luoghi ben visibili.

Articolo 12 - COMMISSIONE PER LA GESTIONE

1. È nominata una apposita Commissione, ai sensi dell' art. 11 della L.R. 22 aprile 1980, n. 21, avente la funzione di esprimere pareri circa gli indirizzi per la gestione del museo stesso.
2. Tale Commissione è composta:
- dal Sindaco pro tempore, o suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
- da due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale;
- dal Responsabile del Settore Cultura, con funzione di Segretario;
- da almeno un rappresentante dei consigli scolastici distrettuali;
- da un esperto nel settore, nominato dalla Giunta Comunale;

REGOLAMENTO MUSEO COMUNALE (CAPO III - PROMOZIONE)

Articolo 13 - INIZIATIVE PROMOZIONALI

1. Sentito il comitato per la gestione, nell'ambito del servizio museale possono essere organizzate, nel rispetto della normativa vigente iniziative promozionali quali mostre, convegni, borse-scambio.
2. L'uso di spazi per esposizione o vendite o scambi deve essere autorizzato dal Comune al quale competono gli introiti derivanti dalla concessione degli spazi medesimi.

Articolo 14 - RAPPORTI CON LA SCUOLA

1. Il Comune nell'ambito dell'attività promozionale del museo quale servizio culturale, si rivolge in particolare al mondo della scuola, favorendo visite da parti di classi scolastiche.
2. Le visite dovranno avvenire in orario di apertura del museo e, di norma, solo preventivamente prenotate presso il competente servizio.
3. Se ciò è richiesto, le visite sono guidate dal responsabile delle collezioni.

Articolo 15 - PARTECIPAZIONI AD INIZIATIVE

1. Con finalità di promozione del museo, il Comune può aderire, su motivata e dettagliata proposta del responsabile del "Museo territorio di Valle Lagorara" e del responsabile delle collezioni, a manifestazioni museali esterne, gestite da enti pubblici o privati.
2. Nel curare ogni dettaglio tecnico e finanziario dell’ 'iniziativa, il predetto responsabile adotta tutte le cautele necessarie in ordine, fra l'altro al trasporto dei beni museali ed alle relative garanzie assicurative.
3. La partecipazione all'iniziativa con beni museali esposti ma di proprietà di terzi potrà essere disposta solo dopo il rilascio di idonea autorizzazione di questi ultimi.

Articolo 16 - FORME DI PUBBLICIZZAZIONE

1. Avvalendosi dell'eventuale apporto di esperti nel settore, il Comune cura sotto ogni aspetto l'efficace pubblicizzazione del museo, in particolare predisponendo guide e cataloghi ed allestendo una adeguata segnaletica interna, esterna e viaria.

Articolo 17 - RIPRESE TELE-CINEMATOGRAFICHE

1. Le riprese tele-cinematografiche all'interno del "Museo territorio di Valle Lagorara" e dei suoi spazi espositivi e di documentazione, per fotografie pubblicitarie o per pubblicazioni a carattere commerciale, sono regolate dalle disposizioni di leggi vigenti.
2. Le riprese per fini non pubblicitari o commerciali possono essere autorizzate dal Comune previa valutazione delle motivazioni esposte nella relativa richiesta. In ogni caso dette riprese debbono avvenire alla presenza del responsabile delle collezioni.
Articolo 17 BIS (Deliberazione del Consiglio Comunale del 27/11/2003)
1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 106 del R.D. n. 383 del 03.03.1934 e successive modificazioni ed integrazioni
2. Il Corpo di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della massima sorveglianza ed avranno l'onere di segnalare immediatamente i trasgressori per i provvedimenti sanzionatori consequeziali.

REGOLAMENTO MUSEO COMUNALE (CAPO IV - NORME FINALI)

Articolo 18 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile, alla legislazione ed alla regolamentazione vigente in materia, segnatamente alle disposizioni della Legge Regionale 22 aprile 1980, n. 21 e al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 19 - MODIFICHE REGOLAMENTO

1. Eventuali modifiche al presente regolamento saranno apportate nel rispetto delle procedure di legge.

Articolo 20 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione consiliare di approvazione.
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