Comune di Maissana
Sito ufficiale del Comune di Maissana

Rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di strutture ricettive extralberghiere

CAPO IV
SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE ( DENOMINATO BED & BREAKFAST)

ART. 8
Definizione e caratteristiche

1. Si definisce servizio di alloggio e prima colazione il servizio di accoglienza a conduzione familiare offerto da privati presso la propria abitazione in maniera occasionale o saltuaria, utilizzando un numero di camere da letto per gli ospiti non superiore a tre per unità abitativa, per un massimo di sei posti letto.
2. Per ospitalità a carattere occasionale o saltuario si intende quella esercitata per non oltre duecentoquaranta giorni all’anno, anche consecutivi.
3. Il servizio di alloggio e prima colazione deve essere assicurato avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare.
4. Coloro che intendono fornire il servizio di alloggio e prima colazione devono assicurare i seguenti servizi minimi, compresi nel prezzo del servizio:
a) pulizia quotidiana dei locali;
b) fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e
comunque ad ogni cambio di cliente;
c) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento.
d) somministrazione della prima colazione con cibi e bevande che non richiedono manipolazione.
e) uso di locale bagno anche coincidente con quello dell’abitazione purché composto da: wc, bidet,
lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente

ART. 9
Caratteristiche tecniche ed igienico-edilizie

1.I locali destinati all’esercizio di alloggio e prima colazione devono possedere tutti i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti comunali in materia di igiene ed edilizia.

ART. 10
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’ attività

1. L’attività di alloggio e prima colazione può essere esercitata previa comunicazione al Comune ai sensi dell’art. 19 della legge 07.08.1990 n. 241 ss.mm.ii. da cui risulti:
a.generalità ed indirizzo di chi intende svolgere l’attività;
b.numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
c.descrizione dell’arredo e degli eventuali servizi offerti;
d.periodo di attività;
e.possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 ss.mm.ii.;
f.dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ( in carta libera) attestante il possesso dei requisiti tecnici , igienico- sanitari ed edilizi prescritti per l’esercizio dell’attività;
g.dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alle prescrizioni previste dalle vigenti norme, a firma di professionista abilitato;
h.dichiarazione di ottemperare all’obbligo di registrazione delle presenze e relativa trasmissione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

2. Il Responsabile del servizio provvede, entro il termine di giorni 60 alla effettuazione di apposito sopralluogo ai fini della conferma dell’idoneità all’esercizio dell’attività, dandone comunicazione alla Regione ed all’Azienda di Promozione Turistica competente per territorio.
3. Ogni variazione degli elementi contenuti nella comunicazione di inizio attività deve essere comunicata al comune entro 10 giorni dal suo verificarsi.
4. A seguito della comunicazione di variazione il Comune procede con le modalità ed i tempi sopra indicati.
5. I gestori dell’ attività ricettiva in questione non sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall’art. 5 della legge 17.05.1983 n.217.
6. I gestori dell’attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla Regione ed al Comune i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla legge 25.08.1991 n. 284 entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.
7. Le tabelle ed i cartellini con l’indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nei locali adibiti all’attività in questione.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11
Classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri

1. Il Comune provvede, ai sensi dell’art. 25 della Legge regionale 25.05.1992 n. 13, alla classificazione degli esercizi di affittacamere e di servizio alloggio e prima colazione conformemente ai coefficienti contenuti nella tabella A allegata alla legge regionale 13/1992 citata.
2. Gli ostelli per la gioventù sono classificati in categoria III.

ART. 12
Revoca dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione all’esercizio delle strutture ricettive di cui al presente regolamento è revocata quando venga meno anche uno dei requisiti strutturali o soggettivi in base ai quali è stata rilasciata.

ART. 13
Competenza per il rilascio e la revoca dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione all’esercizio delle strutture ricettive di cui al presente regolamento ed i provvedimenti di revoca sono adottati dal responsabile del servizio, in base alle disposizioni del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.


ART. 14
Disposizione di chiusura

1. Per quanto non previsto espressamente dalle presenti disposizioni, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente.




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